Prodotti idrotermici, ricambi Faismilani, Kariba, Watts, Facot, Wavin, Riscaldamento a pavimento.


Componenti e sistemi per impianti idrotermosanitari Watts.

CLIMEA offre una vasta gamma di prodotti Idrotermici, ricambi per riscaldamento Watts, valvole di zona con attuatori 580t, ricambi per cassette wc Kariba e Faismilani, recuperatori di calore Aermec e Wavin; ReK60, prodotti per gestione e manutenzione di impianti Facot. Una vasta gamma di prodotti per riscaldamento a pavimento ribassato CLIMEA , sistemi di distribuzione acqua e gas Eurotis.

Climea srl. opera a Saronno (Varese). 

Valvole  di  zona  watts,  Cazzaniga,  taco serie attuatore 580t.

Sistemi per impianti di riscaldamento a pavimento ribassato.


Nuovo Decreto Sanzioni Fgas in vigore dal 17 gennaio 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio la nuova disciplina sanzionatoria D. Lgs 163 del 5 dicembre 2019 per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente decreto legislativo 26 del 2013.

Qui di seguito i principali punti:

- Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6 comma 1).

- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 3).

- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro(art. 9 comma 4).

- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 5).

- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6).

- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 7).

- L'Operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (art. 3 comma 2).

- L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3).

- L'operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 1).

- L'impresa che prima dello smaltimento del contenitore di gas fluorurati non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 2).

- Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 7 comma 4).

- Le persone fisiche che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).

- Le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2).

- L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).

- I soggetti obbligati, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8 comma 8).

- L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1).

- L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente (art. 16 comma 1).